La saga del controllo congiunto. Una nuova, interessante, puntata

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Il tema del controllo congiunto nelle società pubbliche, anche in ragione ad una disposizione di legge non proprio cristallina, continua ad essere croce e delizia della giurisprudenza amministrativa.

Questa volta è il Consiglio di Stato, con sentenza 3880/2023, a dire la sua, riformando la precedente decisione del TAR e dando ragione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in tema di Fiera di Rimini (Italian Exhibition Group S.p.a. – IEG).

La vicenda: IEG aveva acquisito, nel 2018, partecipazioni di rilievo in società operanti nel settore della realizzazione e allestimento di stand fieristici ma tali operazioni non erano state comunicate all’AGCM, come invece previsto dal TUSP (art. 5, c. 3, D.Lgs. 175/2016).

L’Autorità aveva perciò inviato alle amministrazioni pubbliche socie un suo parere, in cui sosteneva che la nozione di “attività fieristica” doveva essere interpretata in modo rigoroso (art. 4, c. 7) e non poteva ricomprendere al suo interno servizi diversi e facilmente reperibili sul mercato.

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