La verifica del requisito dell’80% nell’in house providing

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Uno dei temi che si deve porre oggi in materia di in house providing è come verificare la previsione di cui all’art. 16, c. 3 del D.Lgs. 175/2016, che stabilisce: “che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società”.

Giova anzitutto notare che tale verifica viene fatta società per società e che quindi una società in house può detenere quote di una società non in house.

Il viceversa, invece non pare possibile, almeno alla luce delle Linee guida ANAC n. 7, dove si precisa che nel caso di affidamento diretto ad una partecipazione di 2° livello verrà fatto la verifica dei requisiti di controllo analogo sia alla controllante che alla controllata.

Il tema di cui si parla viene regolato, in particolare, dal D.Lgs. 50/2016 (CdA), oltre che dal D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

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