La sopravvenuta abrogazione della causa di inconferibilità non incide sul potere di vigilanza e di accertamento dell’ANAC (art. 16 del d.lgs. n. 39/2013) quando l’incarico sia stato conferito nel vigore del divieto. Il principio tempus regit actum va riferito non all’adozione del provvedimento dell’Autorità, ma al conferimento dell’incarico, oggetto di una vigilanza per natura retrospettiva: rileva perciò la disciplina esistente al momento della nomina, con irrilevanza della normativa sopravvenuta più favorevole, estranea alla materia penale.
L’atto adottato in violazione del decreto resta affetto da nullità genetica ai sensi dell’art. 17, non convalidabile in difetto di espressa previsione di legge.
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L’abrogazione della causa di inconferibilità non sana la nomina già viziata
Il Consiglio di Stato àncora il potere di vigilanza dell’ANAC al momento del conferimento e conferma la nullità genetica degli atti adottati in violazione del divieto prima della riforma
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