In punto di diritto la questione verte sull’estensibilità del divieto previsto dalla norma anche alle entità controllate dagli enti pubblici (rectius dal Comune).
Nomina del c.d.a nelle ex Ipab: non operano i limiti della quiescenza in assenza di controllo effettivo
La sez. contr. Lombardia della Corte dei conti, con il parere n. 23 del 4 marzo 2020 (relatore Degni), interviene per segnare i contorni delle ex Ipab (trasformate in fondazioni di diritto privato) in relazione ai poteri di nomina dell’Amministrazione locale (lo Statuto assegna al sindaco la nomina con decreto del Consiglio e del Presidente) a soggetti lavoratori in quiescenza, di cui al divieto posto dall’articolo 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012, come modificato dall’articolo 17, comma 3 della legge n. 124/2015 .
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