L’operazione è strutturata facendo deliberare a ciascuna delle due società la scissione del proprio ramo d’azienda (che gestiscono servizi pubblici) e l’assegnazione del medesimo a una società beneficiaria che sorge per effetto delle due assegnazioni, secondo lo schema della scissione mediante scorporo di cui all’art. 2506.1 c.c.
Trattandosi di scissione parziale, le due società scisse non si estinguono ma proseguono la propria attività.
Il quesito è se l’operazione così congegnata imponga la trasmissione dell’atto deliberativo alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, ovvero se ne resti esclusa – come già affermato dalla giurisprudenza contabile per la fusione – attesa la natura sostanzialmente assimilabile della scissione alla fusione (teoria del prof. Galgano) e l’identità degli effetti riorganizzativi che ne discendono.
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Precisazioni in merito ai processi aggregativi delle società pubbliche: la scissione scorporo
Si pensi ad esempio al caso in cui si voglia attuare un’operazione di aggregazione fra due società a partecipazione pubblica, entrambe affidatarie del servizio di igiene ambientale
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