Società partecipate dagli enti locali: niente obbligo di accantonamento per le perdite registrate nell’esercizio 2020

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Le pubbliche amministrazioni locali non sono obbligate ad effettuare l’accantonamento di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 175/2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) qualora le proprie partecipate presentino nel 2020 un risultato di esercizio negativo.

Inoltre, l’esercizio 2020 non deve essere computato nel calcolo del triennio ai fini del divieto di soccorso finanziario di cui all’art. 14, comma 5, TUSPP.

In considerazione degli effetti economici originati dalla crisi epidemiologica da COVID-19 (anche) rispetto alle società a partecipazione pubblica, il c.d. Decreto Semplificazioni (decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”) ha infatti previsto che l’esercizio 2020 (o meglio, in termini sostanziali, il risultato d’esercizio 2020) non venga preso in considerazione rispetto a due importanti disposizioni contenute nel d.lgs. n. 175/2016, collegate al riscontro di perdite gestionali da parte delle suddette società.

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