Con la deliberazione n. 83/2025, la Corte dei conti della Toscana ha ribadito un principio importante per gli enti locali e i dipendenti pubblici: non è consentito nominare un dipendente pubblico alla presidenza del consiglio di amministrazione di una società partecipata a responsabilità limitata, anche se l’incarico è gratuito e prevede solo il rimborso spese.
Il parere è stato richiesto da un Sindaco, che intendeva nominare un dipendente alla guida di una s.r.l. interamente partecipata dal Comune. Il quesito mirava a chiarire se tale incarico rientrasse tra le incompatibilità assolute previste dall’art. 60 del D.P.R. 3/1957 oppure tra le attività autorizzabili ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
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